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Quanto costa un'indagine di infedeltà coniugale?

Formulare o determinare un prezzo preciso e’ complicato non conscendo le investigazioni per  infedelta’ coniugale, in quanto, le indagini per scoprire un tradimento del partner si basano su diversi fattori, come le indagini da svolgere, citta’-località’ e situazioni in cui dovranno essere svolte ecc. comunque il costo minimo per le investigazioni per infedelta’ -la tariffa oraria minimo e’ di euro 55 oltre iva e spese per agente coinvolto nelle indagini; mentre la tariffa giornaliera minima parte da euro 600 oltre iva e spese. E’  importante notare che ogni caso è unico e i prezzi possono variare considerevolmente. Alcuni investigatori privati potrebbero richiedere  tariffe

Inferiori snche di euro 30.

DIFFIDATE di chi richiede costi inferiore ! Sono degli abusivi, non hanno le regolari autorizzazione, non dispongono  di un team di investigatori privati… sono di truffatori.

In oltre 30 anni di esperienza e capitato piu volte che diversi clienti hanno lamentano  di aver corrisposto degli acconti a  dei presunti detective che non hanno  mai fornito prove del lavoro svolte e non hanno piu risposta ai vari solleciti ne’ telefonici ne’  via mail. DIFFIDATE- DIFFIFATE .DIFFIDATE-

 

Siamo specializzati nelle investigazioni atte ha smaschererà gli infedeli

L'indagine per infedeltà coniugale viene svolta nel totale rispetto della privacy e sarà corredata da una serie di documenti probatori che l'investigatore privato fornirà attraverso riprese fotografiche e audio-visive, scaturite dal pedinamento effettuato sulla persona indagata. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11516/2014, ha affermato che è lecito raccogliere prove per mezzo dell'investigatore privato nel caso di specie al fine di provare l'adulterio coniugale ed addebitare la separazione al coniuge infedele.

 

Questo tipo di indagini si rivolge a chi desidera accertare un comportamento infedele del partner, che potrebbe essere coinvolto in una relazione extraconiugale , siamo inoltre specializzati a svolgere indagini OSINT e SOCMINT sui social media, raccogliendo elementi digitali relativi all'infedeltà in atto.

 

Le investigazioni in ambiti privati e familiari sono tra le più richieste e i costi giornalieri partono da un minimo di 500  euro ad un massimo di 800 euro. In ogni caso, i prezzi non sono comprensivi di iva e eventuali spese extra.

 


IScopri quali sono le conseguenze legali dell'infedeltà coniugale, i segnali e tutto quello che devi fare se sospetti un tradimento.

L'infedeltà coniugale è la mancanza di fedeltà affettiva, sentimentale o sessuale in un rapporto di coppia esclusivo. Il suo concetto morale varia a seconda dei contesti storici e sociali. Ancora oggi alcuni ordinamenti giuridici la perseguono come reato, in alcuni casi estremi anche con la lapidazione.

La legge sull'adulterio. La risposta è no, tradire il marito o la moglie non è un reato punito dal codice penale. Eppure non è sempre stato così.

 INFEDELTA’ CONIUGALE-RISARCIMENTO DANNI

La sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile ha sancito il principio di risarcibilità dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale.

La relazione extraconiugale può determinare un trattamento risarcitorio, il tradimento di un partner può comportare un equo risarcimento in favore del coniuge tradito, secondo i generali criteri della responsabilità civile (articoli 2043 e 2049 Codice Civile), laddove si attesti che tale comportamento abbia comportato danni alla salute e alla dignità della persona tradita.

Ogni prova raccolta dall’agenzia Investigativa IDFOX Milano , professionisti “autorizzatati” dell’agenzia di investigazioni IDFOX  è utilizzabile in sede giudiziaria.

Risarcimento per infedeltà coniugale per tradimento coniugale si ottiene solo nel caso sia possibile dimostrare l’infedeltà del partner ed i disagi psicologici e fisici patiti dal partner oppure il tradito risulta leso nella sua dignità, attraverso un comportamento in pubblico che alimenta le dicerie nei suoi confronti.


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Tempi difficili per l’infedeltà coniugale.



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In questa lista ti proporremo dei consigli generali per capire se c'è la possibilità che il tuo partner ti tradisca, tra i quali c'è anche la possibilità di affidarsi all’agenzia investigativa IDFOX che svolga le indagini al posto tuo, in modo più sicuro ed efficiente.


Ecco alcune cose da tenere presente, che possono svelare una possibile infedeltà:

Investigatore Privato, Cosa succede se uno dei due coniugi non vuole

Non c’è alcun valido motivo per opporsi al divorzio tranne un’eventuale riconciliazione dei coniugi.

Non sono rari i casi in cui un coniuge non voglia concedere il divorzio all’altro. Le ragioni alla base del rifiuto possono essere di natura diversa ad esempio per una ripicca, per evitare che l’ex marito o l’ex moglie convoli a nuove nozze o per ragioni economiche posto che con il divorzio si perdono tutti i diritti successori nei confronti dell’ex partner e l’assegno divorzile spetta solo se si versa in stato di bisogno. Pertanto, cosa succede se uno dei due coniugi non vuole divorziare?

La risposta è semplice: si può iniziare una causa in Tribunale, presentando una domanda di divorzio giudiziale.

Il diritto al divorzio infatti è un diritto irrinunciabile, riconosciuto a ciascun coniuge anche senza il consenso dell’altro.

Esiste però una ragione valida per opporsi al divorzio rappresentata dall’eventuale riconciliazione intervenuta tra i coniugi. Posto che per legge tra la separazione e il divorzio deve intercorrere un determinato periodo di tempo, se durante tale periodo la coppia ad esempio dovesse tornare a vivere stabilmente insieme, la separazione si interrompe. Perciò, se i due intendono divorziare, dovranno procedere a una nuova separazione.

Indice

* Come si può divorziare?

* È possibile rifiutare il divorzio?

* Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?

* Quando è possibile opporsi al divorzio?

 

Come si può divorziare?

Il divorzio può essere di due tipi:

* consensuale, quando i coniugi trovano un accordo su come proseguire la propria vita dopo lo scioglimento definitivo dell’unione matrimoniale con riguardo agli aspetti patrimoniali (vedi l’assegnazione della casa familiare o l’assegno di mantenimento) e/o agli aspetti riguardanti i figli (affidamento, collocamento, mantenimento, diritto di visita del genitore non collocatario).

Per divorziare consensualmente i coniugi possono:

* presentare un’istanza congiunta in Tribunale;

* ricorrere alla negoziazione assistita dai rispettivi avvocati;

* effettuare una dichiarazione in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile ma solo se non hanno figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti;

* giudiziale, quando manca l’accordo tra i coniugi. In tal caso uno dei può rivolgersi al Tribunale affinché pronunci lo scioglimento del matrimonio, se è stato celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se è stato celebrato in chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

A proposito del divorzio giudiziale è importante sapere che grazie alla riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, oggi è possibile presentare con un unico atto, nella specie un ricorso, davanti allo stesso giudice, la richiesta di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.

È possibile rifiutare il divorzio?

Se un coniuge propone all’altro di divorziare consensualmente, ovvero accordandosi tra loro sugli aspetti patrimoniali e/o familiari del divorzio, questi non è obbligato ad accettare la proposta.

Se da un lato però può rifiutarsi di procedere in tal senso dall’altro non può rifiutare il divorzio. Da ciò consegue che essendo il divorzio giudiziale comunque possibile, spetta al coniuge che intende ottenerlo, rivolgersi al giudice.

Non si può quindi impedire il divorzio se uno dei coniugi lo vuole.

Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?

Come già anticipato si può divorziare senza il consenso del coniuge chiedendo il divorzio giudiziale.

A tal fine la parte interessata deve rivolgersi a un avvocato, preferibilmente esperto in diritto di famiglia, perché avvii la causa in Tribunale. Affinché sia pronunciato il divorzio, il richiedente può sostenere semplicemente che “la convivenza è divenuta intollerabile” senza dovere per forza dimostrare l’intervenuta crisi matrimoniale.

Il coniuge che ha rifiutato la proposta di divorzio consensuale, non può che prendere atto della volontà dell’ex marito o dell’ex moglie, eventualmente difendendosi in giudizio e sostenendo le proprie ragioni ma non può opporsi alla pronuncia dello/a scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Può anche decidere di non costituirsi in giudizio; così facendo però non potrà esporre il proprio punto di vista al giudice.

Peraltro, il procedimento farà ugualmente il suo corso e si arriverà comunque ad una sentenza di divorzio.

Quando è possibile opporsi al divorzio?

Una ragione valida per opporsi al divorzio è rappresentata dall’intervenuta riconciliazione tra i coniugi, che ha interrotto la separazione.

Per legge è possibile chiedere il divorzio solo dopo che sono decorsi 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale. Se in tale periodo i coniugi dovessero riconciliarsi, la separazione cessa.

La riconciliazione potrà avvenire in forme differenti:

* tacitamente, ovvero con un comportamento che è incompatibile con lo stato di separazione (ad esempio i coniugi tornano a vivere stabilmente insieme);

* oppure con una dichiarazione scritta nella quale il marito e la moglie mettono per iscritto l’intenzione di riprendere la vita matrimoniale.

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In pratica la riconciliazione è l’unico modo per opporsi al divorzio e porta al ripristino della comunione di vita tra i coniugi.

Se la riconciliazione non dovesse sortire effetti positivi, la coppia dovrà procedere a una nuova separazione prima di richiedere il divorzio.


Lascia mai incustodito il cellulare?

Ilary Blasi e l'«investigatore privato» per seguire Francesco Totti

Secondo le ultime ricostruzioni, la conduttrice avrebbe scoperto che la terzogenita Isabel giocava il pomeriggio con due nuovi amichetti, «i figli di Noemi Bocchi». Così si sarebbe rivolta ad un professionista per vederci chiaro: restano però tanti condizionali

Non si ferma la tempesta di indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultima presunta verità arriva dal settimanale Chi, secondo cui la conduttrice si sarebbe rivolta ad un investigatore privato per seguire l’ex capitano della Roma. Stando alla nuova ed esclusiva ricostruzione, «Ilary avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie a un dettaglio familiare». Che riguarderebbe la figlia Isabel.

 

La presentatrice, infatti, pare abbia saputo dall’investigatore privato, terzogenita aveva due nuovi amichetti con cui giocava il pomeriggio, «i figli di Noemi Bocchi». Così, per vederci chiaro, avrebbe contattato un detective privato,: si resta ovviamente nel regno dei condizionali, perché sul tema non ci sono né dichiarazioni dei diretti interessati né prove (pubbliche), ma l’affondo del magazine è deciso e dettagliato.

 

Sarebbe stato lo stesso Totti, infatti, a portare la figlia Isabel «con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda, per sviare ogni sospetto»: ma, appunto, la verità sarebbe venuta presto a galla, portando ovviamente alla rottura. Si mormora pure che l’ex calciatore fosse «circondato dalle tentazioni» e che ricevesse sui social «alcuni messaggi da ammiratrici che tradivano una certa familiarità».

 

Tante ipotesi, così com’era una supposizione quella avanzata ieri dal portale di gossip  secondo cui Totti e Noemi avevano già cominciato una presunta convivenza. Versione immediatamente smentita dal Corriere della Sera, che ha spiegato che l’ex Pupone «sta trascorrendo la sua prima estate da single di ritorno nella sua mega-villa da 25 stanze, all'Eur, insieme al primogenito Cristian».


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Infedeltà coniugale: ultime sentenze

 

Violazione degli obblighi matrimoniali; crisi del rapporto di coppia; motivazione della separazione e addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico.

Indice

* 1 Crisi della coppia, infedeltà, separazione

* 2 Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?

* 3 L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale

* 4 Adulterio e intollerabilità della convivenza

* 5 Determinazione dell’intollerabilità della convivenza

* 6 Valutazione dell’addebito della separazione

* 7 Infedeltà successiva alla crisi coniugale

* 8 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

* 9 Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi

* 10 Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale

* 11 Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio

* 12 Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti

* 13 Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio

* 14 Infedeltà: causa dell’addebito della separazione

* 15 Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio

* 16 Stabile relazione extraconiugale

* 17 Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile

* 18 Richiesta di separazione con addebito

* 19 Violazione dell’obbligo di fedeltà

* 20 Infedeltà coniugale e tutela aquiliana

* 21 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

* 22 L’infedeltà coniugale

* 23 L’addebito della separazione per infedeltà coniugale

* 24 Degradazione del rapporto coniugale

* 25 Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge

* 26 Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine

* 27 Infedeltà coniugale e investigatore privato

* 28 Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale

* 29 L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole

* 30 L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna

* 31 La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale

* 32 L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale

* 33 Fatto ingiusto per la morale della famiglia

 

Crisi della coppia, infedeltà, separazione

La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l’infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.

Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966

 

 

 

Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (escluso, nella specie, l’addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l’iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest’ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).

Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022, n.16822

 

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale

Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).

 

Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035

Adulterio e intollerabilità della convivenza

Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.

 

Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307

Determinazione dell’intollerabilità della convivenza

Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).

 

Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11130

Valutazione dell’addebito della separazione

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200

Infedeltà successiva alla crisi coniugale

Nella separazione coniugale, sebbene siano provate le condotte violative dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge, l’addebito va escluso qualora risulti provata l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà: ciò infatti esclude il nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

 

Tribunale Cuneo sez. I, 15/03/2022, n.259

Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714

Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi

Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658

Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale

Ai fini dell’addebito della separazione, la regola generale per cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che nascono dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la convivenza, grava sulla parte che richiedente l’addebito, rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Teramo, 03/12/2021, n.1084

Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio

La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti a carico dei coniugi; è invece necessario accertare che tale violazione sia stata causa efficiente della crisi coniugale. In merito invece alla ripartizione dell’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà l’onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

 

Tribunale Monza sez. IV, 15/11/2021, n.2068

Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti

La pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni: 1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; 2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e può giustificare l’addebito della separazione, è vero altresì che affinché l’infedeltà possa assurgere a causa di separazione con addebito bisogna constatare anche il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Ad ogni modo incombe sulla parte richiedente l’addebito l’onere di provare la condotta infedele del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare che la crisi matrimoniale sia anteriore all’accertata infedeltà.

 

Tribunale Locri sez. I, 02/11/2021, n.761

Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio

Presupposto essenziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

 

Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2020, n.3064

Infedeltà: causa dell’addebito della separazione

L’infedeltà coniugale può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che la crisi dell’unione sia ad essa causalmente riconducibile; viceversa, l’infedeltà, se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.

 

Tribunale Ravenna sez. I, 03/09/2020, n.665

Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio

L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.

La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale.

Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.

 

Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463

Stabile relazione extraconiugale

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229

Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33

Richiesta di separazione con addebito

Quando la separazione con addebito viene richiesta da un coniuge che rilevi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte dell’altro, grava su di esso l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta infedele posta in essere dall’altro coniuge e la conseguente intollerabilità del prosieguo della convivenza. In tale ipotesi, grava sul coniuge che eccepisce l’inefficacia della domanda di separazione con addebito per infedeltà l’onere di provare il contrario, adducendo, ad esempio, elementi idonei a sostenere l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento infedele tenuto.

 

Tribunale Salerno sez. I, 09/01/2020, n.84

Violazione dell’obbligo di fedeltà

L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso la valutazione del comportamento dei coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

 

Corte appello Milano, 06/05/2019, n.1965

Infedeltà coniugale e tutela aquiliana

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.

 

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598

Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale

In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.

 

Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140

L’infedeltà coniugale

L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale.

La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).

 

Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n.15200

L’addebito della separazione per infedeltà coniugale

Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.

 

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317

Degradazione del rapporto coniugale

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito relativamente al diniego della circostanza attenuante di aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (infedeltà coniugale della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al comportamento infedele della vittima; l’imputato, condannato per l’omicidio della moglie, da diverso tempo aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della donna, la quale da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale.

 

Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639

Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).

 

Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929

Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine

Non è censurabile la sentenza del giudice di merito che, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, qualifica “ingiuria grave” la mancanza di solidarietà e di riconoscenza nonché il malanimo insito nel complessivo comportamento di infedeltà della moglie.

 

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936

Infedeltà coniugale e investigatore privato

Non integra gli estremi dell’art. 498 c.p. né di altro illecito, penale o amministrativo, la condotta dell’imputato consistita nel mostrare una placca con la dicitura “investigatore privato”, contestata come segno distintivo da investigatore privato, per il quale è richiesta specifica abilitazione dello stato, innanzitutto perché la fattispecie di cui all’art. 98 comma 1 c.p. non è più un reato bensì un illecito amministrativo, in secondo luogo perché non esiste un segno distintivo “ufficiale” degli investigatori privati.

(Nella specie l’imputato era entrato in un settore riservato dello Stadio di calcio per assistere alla partita dopo avere sostenuto allo steward di essere delle forze di polizia, ma, interpellato da parte del servizio di vigilanza in sede di controllo del biglietto prima e dei carabinieri poi, aveva dichiarato a questi ultimi che stava lavorando come investigatore privato ad un caso di infedeltà coniugale e a consegnare un portafogli al cui interno era la placca con la dicitura “investigatore privato”).

Tribunale La Spezia, 24/11/2010, n.1069

Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale

Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto – anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio – quest’ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.

 

Tribunale Prato, 18/02/2010

L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole

L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non osta di per sè al regime di affidamento condiviso della prole, avuto riguardo, da un lato, all’interesse della prole stessa e, dall’altro, al fatto che l’addebito non implica senz’altro un giudizio negativo sulla figura genitoriale (Nel caso di specie, la separazione era stata addebitata alla moglie, a causa di una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio. Tuttavia, poiché dall’istruttoria di causa era comunque emerso un buon rapporto madre-figlio, giacché quest’ultimo era ben accudito e non mostrava disagio psicologico alcuno, il Giudice – in applicazione del principio di cui in massima – nel dichiarare l’addebito della separazione alla moglie ha disposto l’affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre).

 

Tribunale Modena sez. II, 20/02/2008, n.281

L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna

Il marito, avuta notizia dell’infedeltà coniugale dalla consorte, non può utilizzare l’esito della prova ematologia per disconoscere la paternità di quelli che credeva i suoi figli. Prima deve dimostrare che la donna lo ha tradito, perché il test sul DNA non vale come “implicita prova dell’adulterio”.

 

Cassazione civile sez. I, 22/10/2002, n.14887

La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale

In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l’onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l’unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.

 

Cassazione penale sez. I, 14/10/1996, n.9254

L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale

La causa d’onore non può identificarsi con un malinteso senso dell’orgoglio maschile che è incompatibile con i valori sociali che si sono consolidati nella moderna società in tema di infedeltà coniugale. Ed infatti gli istituti apprestati a tutela dell’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale nell’ipotesi di infedeltà non permettono di affermare che sia configurabile l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta di chi uccide l’amante della propria moglie per ricostituire l’unità familiare.

Cassazione penale sez. I, 01/03/1994, n.4439

 

Fatto ingiusto per la morale della famiglia

In tema di provocazione, l’infedeltà coniugale costituisce “fatto ingiusto” per la morale della famiglia e per la civile convivenza.

Cassazione penale sez. I, 04/12/1992



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Accedi alle sue chat online oppure su applicazioni come WhatsApp e Telegram, difatti esse sono usate dalla maggior parte delle persone per messaggiare online, per questo potresti trovare all'interno di esse indizi su una possibile relazione.

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Rivolgiti agli esperti!

L'ultimo metodo che vogliamo analizzare insieme a te è attraverso l'aiuto di un Investigatore Privato dell’agenzia IDFOX, quindi di una primaria 'Agenzia Investigativa di Milano che attraverso la loro esperienza sapranno sicuramente affrontare questa situazione al meglio delle loro competenze fornendoti dati e prove su quanto sta accadendo.

LA DOMANDA DI UN NOSTRO CLIENTE ANONIMO:

"Egregio Investigatore privato


Le scrivo a proposito della situazione che sto vivendo da un po’ di tempo.


Dopo aver letto alcuni sms, mail e aver ascoltato alcune conversazioni Skype con la password di mia moglie, e dopo aver messo una cimice nella sua borsa, ho scoperto che essa aveva iniziato una relazione con un altro uomo.


Vorrei chiederle se le “prove” che ho trovato, hanno una validità ai fini di poter sostenere una richiesta di separazione con addebito a mia moglie. Ma soprattutto, poiché ho un figlio di 4 anni, avrei il consenso di affidamento dello stesso, salvo poi per concordare una “gestione” condivisa?".

MAX MAIELLARO

Direttore - Fondatore IDFOX s.r.l.

ll diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona tutelato dalla stessa Costituzione, che all'art.2 “garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Si tratta di un principio generale, che ha come conseguenza altre norme, e in particolare l'art.15 Cost. relativo all' inviolabilità della corrispondenza. Si tratta di diritti che in generale non sono comprimibili o limitabili neanche in un rapporto coniugale o di convivenza.


In poche parole, il matrimonio o la convivenza non servono ad escludere il rispetto della privacy dei componenti della coppia: il diritto alla riservatezza in quanto diritto personalissimo, permane in capo a ognuno di essi.


Il diritto alla riservatezza, quindi, non può essere violato in alcun modo dalla necessità di provare questioni private: i casi di infedeltà vanno scoperti in altri modi diversamente dallo “spionaggio coniugale”, come ad esempio scegliendo delle agenzie investigative che utilizzino metodi leciti e consentiti dalla legge.


I controlli sui tabulati telefonici, sugli SMS del cellulare, le intercettazioni telefoniche e il controllo delle caselle di posta elettronica non sono consentiti e costituiscono reato penale (art. 616 codice penale in merito alla violazione della corrispondenza ordinaria che si estende anche quella informatica o telematica).


Inoltre l'infedeltà coniugale non comporta nessuna conseguenza sulle leggi di affidamento dei figli: anche in questo caso vige la regola dell'affidamento condiviso.


La violazione dell'obbligo di fedeltà, che determina la separazione della coppia, comporta la sola possibilità di addebito della separazione a carico del coniuge adultero con conseguente diritto al solo assegno alimentare e non a quello di mantenimento (qualora il coniuge versi in uno stato di indigenza) e la perdita di ogni diritto successorio nei confronti dell'altro coniuge.

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